convocazione assemblea via email agli indirizzi di posta elettronica risultante dai libri sociali


 

Trib. Milano, 1997, massima

 

Si ritiene legittima la clausola che preveda per la spedizione dell'avviso la scelta di un sistema di comunicazione diverso dalla raccomandata, purché assicuri il tempestivo ricevimento dell'avviso di convocazione (ad esempio il fax), con la precisazione che questo sistema deve trovare riscontro in dati di riferimento riportati a libro soci".

 

 


 

Not. Paola Mazza

paola.mazza@notariato.it

08.06.2001

 

Può considerarsi mezzo idoneo e lecito per la convocazione di un'assemblea dei soci di Srl l'utilizzo della posta elettronica?

Non ho trovato nessuna conferma sulle massime consultate.

 

 


 

Not. Giovanni De Marchi

gdemarchi.2@notariato.it

08.06.2001

 

È perfettamente legittima, come confermato da recenti orientamenti "tecnologici" (cfr. Trib. Sassari, Commissione del Consiglio Notarile di Milano) e dalla massima del Tribunale di Milano sopra riportata.

 

Teniamo presente che nel 1997 (anno della Massima cui facevo riferimento) ben pochi di noi usavano la posta elettronica, e secondo me è l'unico motivo per cui il tribunale parlava solo di fax.

 

La clausola statutaria potrebbe essere del seguente tenore:

 

"La convocazione dell'assemblea, in prima e in seconda convocazione (la quale ultima sarà disciplinata dai primi due commi dell'art. 2369), avviene mediante avviso da inviare agli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare".

 

Preferisco fare riferimento ai "libri sociali" e non solo al libro soci perché l'avviso deve essere inviato anche ad amministratori e sindaci (ove presenti).

 

 


 

Not. Roberto Dini

rdini@notariato.it

 

Ecco la A questo punto prende la parola il Socio e, premesso che in considerazione del fatto che l'art. 2484, c.c., dispone: "Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci, ecc...", il Socio propone di prevedere che l'assemblea possa essere convocata anche mediante fax o posta elettronica.

Tanto si richiede, precisa il Socio, per conseguire una migliore e immediata informativa rispetto a quella, che allo stesso deriva dal servizio postale, di per sè legato a fatti di terzi e, pertanto, aleatorio.

D'altronde, la disposizione derogatoria dell'art. 2484, c.c., per avere un significato pratico, ed ancor prima logico, deve tendere ad alleggerire, e non ad aggravare, le formalità di convocazione, particolarmente ove si tratti di Società a ristretta base partecipativa…